Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Prescrizione

Il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all’articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere.

Per prescrizione si intende, appunto, l’estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge.

Le regole sulla prescrizione (si veda la tabella riportata a fianco) intendono, da un lato, "punire" chi non si attiva per tempo (e quindi sollecitare a farsi tempestivamente avanti chi ha pretese da far valere) e, d’altro lato, imprimere certezza al sistema con la presunzione che chi avanza pretese troppo dilatate nel tempo probabilmente non ha ragione di farle valere (anche perché il tempo che passa, inevitabilmente, annebbia i ricordi e disperde i documenti). (... segue)

 

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Ultima Modifica: 08/01/2009

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