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COMPRAVENDITA - Prevale il contratto definitivo, se contrasta con il contratto preliminare

Se c’è discordanza tra il contenuto di un contratto preliminare e quello di un contratto definitivo, è quest’ultimo a prevalere. A meno che le parti contraenti non manifestino espressamente la volontà di far salve talune clausole del preliminare.

Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 20541 del 30 agosto 2017.

Il principio non è nuovo: è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione in passato. La sentenza 20541 cita le conformi 9063/2012, 15585/2007 233/2007 e 12709/1992, ma si può andare anche molto più indietro. Chi frequenta la materia conosce ripetitive sentenze anche più datate: ad esempio, 1337/1959, 4935/1981 e 1196/1982.

Ma, mentre nella giurisprudenza precedente a quella odierna sono stati analizzati casi di clausole presenti nel contratto preliminare e poi omesse nel definitivo oppure clausole riportate nel definitivo in modo difforme rispetto a quelle del preliminare, nella sentenza 20541 il caso è quello di un acquirente che, pagato un prezzo superiore (quello convenuto nel preliminare) rispetto a quanto riportato nel definitivo, ne aveva chiesto il rimborso adducendo l’effettuazione di un indebito. Insomma, un classico caso di pagamento in “nero”. (... segue)


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Ultima Modifica: 01/08/2018