Anche la parte venditrice è solidalmente responsabile della maggiore imposta dovuta per il caso del mancato conseguimento dell’agevolazione “prima casa” richiesta dall’acquirente di un’abitazione, ma negata dal Fisco per ragioni non imputabili alla parte acquirente.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 19/12/2017