Per ottenere l’agevolazione «prima casa», ove l’acquisto avvenga da parte di una coppia di coniugi in regime di comunione legale di beni, il requisito della residenza «nel territorio del Comune» nel quale è ubicata la casa di abitazione oggetto di acquisto deve intendere riferito «alla famiglia» complessivamente considerata e non già ai singoli membri della coppia.
Assume quindi rilevanza che l’immobile acquistato sia «destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune», e ciò vale in ogni ipotesi in cui «il bene sia divenuto oggetto della comunione legale dei beni» (ai sensi dell’articolo 177 del Codice civile), «sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto» da parte dei coniugi.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 16604 del 22 giugno 2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/07/2018