L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” compete al contribuente che svolge, nel Comune in cui è ubicata la casa acquistata con il beneficio fiscale, un’attività lavorativa non prevalente (rispetto al complesso dell’attività dal medesimo esercitata) e saltuaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 13416 , depositata il 30 giugno 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/07/2016