Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Prima casa

Quando, sia nel linguaggio "corrente" che nel linguaggio specialistico, ci si riferisce alla agevolazione per l’acquisto della "prima casa", si utilizza un’espressione volutamente impropria, per ragioni di brevità (da parte di chi conosce questa materia), o fuorviante (da parte di chi non la conosce, come insegna l’esperienza quotidiana).

Infatti, con l’espressione "agevolazione per l’acquisto della prima casa", ci si riferisce al beneficio fiscale disposto dall’articolo 1, quinto periodo, Tariffa, parte prima (d’ora innanzi, TP1), allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo unico dell’imposta di registro, per gli atti soggetti a imposta di registro) e dal punto 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (per gli atti imponibili con l’imposta sul valore aggiunto) e cioè la riduzione al 3% dell’aliquota dell’imposta di registro (oltre all’abbattimento alla misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale) e la riduzione al 4% dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (oltre all’abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale), a condizione che ricorrano determinati presupposti (prescritti nella Nota II bis all’articolo 1, TP1), e precisamente qualora: (...segue)


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Ultima Modifica: 21/03/2011

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