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COMPRAVENDITA - Procedura Civile - Divisione congiunta

Il nuovo istituto della «divisione a domanda congiunta » entra stabilmente nel nostro ordinamento per effetto della conversione in legge del decreto legge69/2013 (il decreto «del fare»),che aveva introdotto nel Codice di procedura civile il nuovo articolo 791-bis, il cui testo è stato poi "limato" con la legge di conversione: si tratta di una possibile variante del procedimento di divisione giudiziale, e cioè quel procedimento che si attiva quando i comproprietari - volta a volta - non concordano sul punto di dividere la comproprietà tra essi esistente oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione.

La «divisione a domanda congiunta» è dunque una procedura più semplificata rispetto alla divisione giudiziale "ordinaria", in quanto essa presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali: in questo caso, in sostanza, non ci sono questioni giuridiche da risolvere e si tratta di passare senz’altro alla formazione dei lotti destinati a essere assegnati, in titolarità esclusiva, a ciascun condividente. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 17/08/2013

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