Se due coniugi sono comproprietari di una casa (acquistata senza agevolazione prima casa), uno di essi può comprare un’altra abitazione, con l’agevolazione "prima casa", il cui ottenimento non è impedito dalla titolarità di una quota di comproprietà di altra casa acquistata in precedenza.
È quanto la Cassazione stabilisce nella sentenza n. 21289 dell’8 ottobre 2014.
Nel caso specifico, si trattava di interpretare il disposto della norma che contempla l’agevolazione prima casa (la Nota II bis all’articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986)nella parte in cui prevede che l’acquirente non deve essere «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge» del diritto di proprietà di altra abitazione sita nel medesimo Comune dove è ubicata la casa oggetto del nuovo acquisto agevolato. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/10/2014