Il trasferimento di un’area inserita, dallo strumento urbanistico comunale, in una «zona di recupero» (articolo 27 della legge 457/1978), destinata a un intervento di demolizione e ricostruzione normato da un «piano di recupero» (articolo 28, legge 457), è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 67 del 14 novembre 2018. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 22/11/2018