Al trasferimento di un’abitazione derivante dopo un’asta pubblica, se bandita da un soggetto privato, si applica il sistema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro noto come prezzo-valore.
Cioè la determinazione della base imponibile si opera sulla scorta del valore catastale del bene oggetto d’asta e non sul prezzo di aggiudicazione.
Lo stabilisce l’agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello datata 15 luglio 2013, ma divulgata solo recentemente.
Il prezzo-valore è stato introdotto dall’articolo 1, comma 497 della legge 266/2005: secondo tale norma, in caso di contratto a titolo oneroso avente a oggetto il trasferimento di un’abitazione a una persona fisica che non agisca nell’esercizio di impresa, arteo professione, la parte acquirente può richiedere che la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, sia costituita non dal valore del bene trasferito, ma dal prodotto che si ottiene (da qui la denominazione di questa regola come «principio del prezzo-valore») moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento applicabili e quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel contratto. (... segue)
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Ultima Modifica: 30/10/2013