Chi ha maturato un’usucapione di una servitù e poi ne faccia rinuncia per iscritto impedisce al suo avente causa nella proprietà del fondo dominante di far valere l’usucapione rinunciata dal dante causa. Ciò anche se l’acquirente del fondo non abbia saputo nulla di questa rinuncia e se la rinuncia all’usucapione non sia stata trascritta nei Registri immobiliari.
Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 11158 del 30 maggio 2015 (... segue)
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Ultima Modifica: 16/05/2017