Poiché il contratto di compravendita immobiliare non può contenere gli estremi dei pagamenti che le parti hanno convenuto siano effettuate dopo il rogito, in questo caso non si applica la norma (l'articolo 35, comma 22 del Dl 223/2006) secondo cui nel contratto di compravendita devono essere indicate le modalità con cui il corrispettivo è stato pagato.
Infatti, questa norma si rivolge ai pagamenti anteriori o contestuali al rogito.
Su questo tema è intervenuta la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 20 maggio 2014.
Trattando appunto una materia che non aveva bisogno di chiarimenti, la risoluzione ha finito per fare un po' di confusione, per effetto di alcune considerazioni che l'Agenzia ha incidentalmente svolto, sulle quali il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato una nota di commento. (... segue)
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Ultima Modifica: 31/05/2014