Con una motivazione di appena una decina di righe la Cassazione liquida come "nullo" a causa di «impossibilità dell’oggetto» il negozio con il quale venga costituita una servitù di parcheggio; e giunge a questa conclusione affermando che non si può parlare in tal caso di servitù in quanto «difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso», trattandosi invero di una situazione di «mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone» e cioè di un «vantaggio affatto personale dei proprietari».
La sentenza è sorprendente non solo al cospetto delle decine di migliaia di casi di servitù di parcheggio esistenti in ogni parte del territorio nazionale ma anche perché appare assai stridente il ragionamento che la Suprema Corte compie in punto di puro diritto.
Infatti, la servitù è il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo» appartenente a diverso proprietario (articolo 1027 del Codice civile). (... segue)
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Ultima Modifica: 11/11/2014