Nel contratto di compravendita immobiliare in cui si preveda il pagamento dilazionato del prezzo in epoca posteriore alla firma del contratto, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo è assolto «fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo».
È la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E di ieri.
Per comprendere il problema, occorre richiamare l’articolo 35, comma 22, del Dl 223/2006, il quale prevede l’obbligo dei contraenti di rendere, all’atto della cessione di un immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l’altro, l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/05/2014