È stato finalmente risolto il dilemma della qualificazione dei diritti edificatori e cioè il tema di stabilire se la potenzialità edificatoria spettante a una data area, in base agli strumenti urbanistici, fosse possibile oggetto di contrattazione e se, quindi, la "capacità volumetrica" di un dato fondo fosse trasferibile ad altro fondo (o, addirittura, potesse essere distaccata da un fondo e rimanere "in volo", e cioè in attesa di essere impressa su un altro fondo, quello sul quale la cubatura assume la concretezza degli edifici che ne sono il risultato).
Infatti,conl’articolo 5,comma3, del Dl 70/2011, è stata introdotta nel codice civile (all’articolo 2643, n. 2-bis) la previsione della trascrivibilità nei registri immobiliari dei «contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale». (... segue)
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Ultima Modifica: 15/07/2013