Quando si trasferisce (per compravendita, donazione, permuta, eccetera) il diritto di proprietà gravato dal diritto di usufrutto, il valore del diritto trasferito (la «nuda proprietà»), ai fini fiscali, si calcola effettuando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui essa è gravata.
Il calcolo del valore dell’usufrutto va fatto, inoltre, anche nel caso in cui oggetto di trasferimento sia il solo diritto di usufrutto. (…segue)
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Ultima Modifica: 17/11/2008