Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Vendita a un soggetto diverso dal promissario acquirente


Incorre in responsabilità contrattuale il promittente venditore di un immobile che, violando l’impegno assunto con la stipula di un contratto preliminare, venda l’immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente.

Il terzo che acquista l’immobile, a sua volta, incorre in responsabilità extracontrattuale verso il promissario acquirente non solo se sia partecipe di una dolosa preordinazione finalizzata a frodare il promissario acquirente ma anche se sia solamente consapevole della stipula di un precedente contratto preliminare e presti la sua collaborazione al promittente venditore nella violazione del diritto del promissario acquirente a rendersi titolare dell’immobile oggetto del contratto preliminare da lui stipulato.

L’entità del risarcimento dovuto al promissario acquirente dal promittente venditore che venda ad altri l’immobile promesso in vendita non è pari al valore dell’immobile ma alla differenza tra il prezzo convenuto e il valore di mercato del bene immobile nel momento in cui l’immobile è venduto a un soggetto diverso dal promissario acquirente.

Questi tre importanti principi sono stati affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 20251 del 7 ottobre 2016, che è assai rilevante in quanto trasporta nel campo della contrattazione preliminare principi consolidati in giurisprudenza con riguardo alla contrattazione definitiva. (... segue)


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Ultima Modifica: 04/01/2018