Solo nel caso di atti di «redistribuzione immobiliare» tra i proprietari di aree che si siano riuniti in consorzio, in base all’articolo 13 della legge 10/1977, come lottizzazione obbligatoria per evitare l’espropriazione per pubblica utilita`, si possono applicare le agevolazioni fiscali (imposta di registro fissa, esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) previste all’articolo 20, comma 1 della stessa legge 10/1977. In sostanza, se non c’e` la riunione in consorzio dei proprietari interessati, l’agevolazione non spetta. Questo quanto statuito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 156/E del 17 dicembre 2004 che riporta una risposta dell’amministrazione a un’istanza di interpello. (…segue)
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Ultima Modifica: 18/12/2004