Chi ha comprato una vacanza, ma per una causa non dipendente dalla sua volontà (ad esempio una grave malattia) non riesce a partire, può invocare la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto per impossibilità sopravvenuta e pretendere di non pagarne il prezzo (o la restituzione, se già pagato).
Lo ha deciso la Cassazione (sentenza n. 18047/2018) affermando che l’impossibilità sopravvenuta dalla quale (articolo 1463 del codice civile) deriva la risoluzione del contratto non è solo l’impossibilità di uno dei contraenti di eseguire la prestazione promessa, ma è anche quella di utilizzare la prestazione da parte di chi deve riceverla. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/10/2019