Il principio noto con l’espressione “prezzo-valore”, in base al quale l’imposta di registro si calcola sul valore catastale del fabbricato abitativo oggetto di un atto traslativo, e non con riferimento al suo valore venale (o, se superiore, al corrispettivo pagato per acquistarlo), si applica anche al cosiddetto contratto di “mantenimento”.
Lo afferma l’Agenzia della Entrate nella risoluzione 113/E del 25 agosto 2017.
Il contratto di mantenimento è un lecito contratto “atipico” (nel senso che non vi è alcuna norma di legge che lo disciplina) con il quale il soggetto obbligato assume verso il soggetto mantenuto l’obbligo di corrispondergli una continuativa assistenza morale e materiale per un dato tempo o anche vita natural durante. (... segue)
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Ultima Modifica: 31/07/2018