I commi 36 e seguenti della legge 76/2016 concernono i «conviventi di fatto», e cioè la situazione in cui vengono a trovarsi «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».
Come si rileva dalla stessa sua definizione, la convivenza osservata dalla legge Cirinnà è una situazione “di fatto”, che non nasce (come il matrimonio o l’unione civile) in base alla celebrazione di un “atto”, ma per il solo “fatto” della verificazione di uno stabile legame affettivo tra soggetti di sesso diverso.
A questa situazione di fatto, la legge ricollega dunque diverse conseguenze: ad esempio, i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonchè di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari; ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante per le decisioni in materia di salute (in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere) e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. (... segue)
Leggi questo articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 16/01/2018