Convivenza

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CONVIVENZA - Il contratto di convivenza


Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione svetta senz’altro la rivoluzione che comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.

Con riguardo alle convivenze, il legislatore ha stabilito che «i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza».

A questo proposito, pare opportuno distinguere tra: convivenze registrate; convivenze non registrate, ma potenzialmente registrabili; altre convivenze non registrabili perché sussistenti tra soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della normativa.  

Nel primo caso, le parti sono giuridicamente considerate conviventi di fatto e possono stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali.

Nella seconda ipotesi, i soggetti interessati devono procedere alla registrazione della convivenza e, a quel punto, sarà per loro possibile sottoscrivere tale contratto.

Il terzo caso riguarda tutte le persone che non possono essere considerate «conviventi di fatto» in base alla legge 76/2016, perché legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile: a questi soggetti non è consentito stipulare un contratto di convivenza nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge in esame. Pertanto, un soggetto che sia solamente separato dal proprio coniuge, ma non divorziato, non può sottoscrivere l’accordo in questione. 

Tuttavia, ai soggetti che non hanno registrato o potuto registrare la loro convivenza non è impedita ogni possibilità di disciplinare i propri rapporti patrimoniali: una conclusione diversa si porrebbe in contrasto con le ragioni della nuova legge, volta a favorire le forme di unione diverse dal matrimonio. Semplicemente, i contratti eventualmente conclusi tra i conviventi non registrati non avranno i caratteri e gli effetti stabiliti dalla legge 76/2016.

Inoltre, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio che non abbiano stipulato un contratto di convivenza, pare logico ritenere che la giurisprudenza continuerà ad applicare, in mancanza di un accordo tra le parti, le regole in tema di «obbligazioni naturali». (... segue)


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Ultima Modifica: 11/01/2018