L’inedita figura dei contratti di convivenza è una delle novità più rilevanti della legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016 n.76, nota come “legge Cirinnà”, dal cognome della deputata prima firmataria del relativo disegno di legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016.
I contratti di convivenza sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di «disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» (articolo 1, comma 50).
Significa che i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza. Questi contratti si prestano ad ospitare un amplissimo contenuto, perché l’unico limite è che in essi devono essere trattate questioni inerenti l’ambito dei «rapporti patrimoniali» dei conviventi.
Quindi, non sono idonei a regolamentare questioni diverse da quelle di rilevanza economica, tipo le tematiche di natura strettamente personale, come la vita sessuale e l’organizzazione familiare. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/05/2017