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CROWDFUNDING - Obbligo di partita Iva quando si è ottenuto il finanziamento


Se una persona fisica priva di partita Iva richiede un finanziamento mediante il metodo del crowdfunding, organizzato al fine della produzione e del conseguente lancio sul mercato di un determinato prodotto innovativo e sotto la condizione che la raccolta di fondi raggiunga una certa soglia minima:

• si è in una fattispecie tributariamente irrilevante se detta soglia non venga raggiunta (in tal caso il progetto viene ritirato dalla piattaforma web che promuove il crowdfunding e le offerte di finanziamento vengono ritornate a coloro che si sono proposti come finanziatori);

• se la soglia minima di finanziamenti offerti viene raggiunta e l’intrapresa inizia, l’ideatore del progetto deve aprire una partita Iva e inizia una vicenda rilevante, a seconda dei casi, dal punto di vista del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo;

• se il crowdfunding raggiunge la soglia minima e l’ideatore del progetto ha promesso, per tale evenienza, un premio ai finanziatori che vi hanno aderito, consistente nella cessione di un prototipo di detto prodotto innovativo, si ha in tal caso una vera e propria cessione, rilevante sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi.

È quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 137 datata 27 dicembre 2018. (... segue)


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Ultima Modifica: 20/01/2019