L’intervenuta abolizione dell’imposta di successione ha trascinato con sé anche la quasi totale abolizione dell’imposta di donazione.
Infatti i trasferimenti gratuiti in vita rimangono sensibili al Fisco solo quando intervengano tra soggetti diversi dai coniugi, dai parenti in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti) e dagli altri parenti fino al quarto grado (zio e nipote, cugini): in tal caso, tuttavia, non si applica più l'imposta di donazione ma i valori trasferiti vengono incisi con la "normale" imposta di registro. I casi più interessati da questa regola sono dunque quelli dei trasferimenti tra conviventi non coniugati e quelli tra affini (cognati o suoceri e genero/nuora).
Inoltre, occorre tener conto del fatto che ciascun beneficiario gode della franchigia di euro 180.759,91.
Infine, va tenuto presente che se la donazione concerne beni immobili, occorre pagare le imposte ipotecaria (con l’aliquota del 2%) e l’imposta catastale (con l’aliquota dell’1%); peraltro, queste due imposte sono ridotte alla misura fissa (di euro 168 ciascuna) nel caso in cui il donatario possieda i requisiti per potersi avvalere delle agevolazioni “prima casa”.
Ultima Modifica: 04/07/2006