La legge prevede (a fronte dell'assegnazione effettuata dall'imprenditore a favore di uno dei discendenti o di più discendenti per realizzare il passaggio generazionale) una compensazione delle ragioni dei legittimari non assegnatari, sempre che questi non vi abbiano rinunciato in tutto o in parte.
La base di calcolo, ai fini della determinazione del valore delle quote riservate ai non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, è rappresentata dai beni attribuiti all'assegnatario a seguito del patto e senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.
Se l'azienda vale 300.000 euro, e la famiglia è composta dall'imprenditore, dal coniuge e da un figlio, il trasferimento potrebbe essere realizzato senza alcun esborso da parte del figlio, se il coniuge rinuncia, oppure attraverso la liquidazione di 100.000 euro, corrispondenti ad 1/3 (che sarebbe la quota riservata al coniuge sul patrimonio ereditario).
Ultima Modifica: 24/07/2012