Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione.
Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno una duplice possibilità:
a) stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, prima del matrimonio, nel quale venga appunto manifestata la volontà di assoggettare il futuro matrimonio a un regime patrimoniale diverso da quello di comunione legale;
b) enunciare la volontà di scegliere un regime patrimoniale diverso da quello legale all’atto della cerimonia stessa del matrimonio (indipendentemente dal fatto che essa si svolga in Comune o in Chiesa) in modo che detta volontà venga “raccolta” dal pubblico ufficiale che stipula il matrimonio (l’ufficiale di Stato Civile o il sacerdote) e certificata nell’atto stesso di matrimonio.
L’atto recante la volontà di scegliere un regime diverso da quello legale (sia che esso venga stipulato anteriormente al matrimonio, sia che esso coincida con l’atto stesso di matrimonio) deve poi essere pubblicizzato nel Registro dei Matrimoni tenuto dall’ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è avvenuto.
Sotto questo ultimo aspetto è bene prestare molta attenzione. Infatti, solo se questo Registro reca la scelta di non assoggettare il matrimonio al regime legale l’opzione dei coniugi produce l’effetto giuridico dagli stessi desiderato; in mancanza, tra i coniugi in questione vige invece il regime di comunione legale dei beni, il quale, come detto, si instaura automaticamente.
E’ per questo che, specie per la volontà di adottare un regime patrimoniale diverso da quello legale espresso all’atto stesso della celebrazione del matrimonio, occorre fare un controllo adeguato circa l’avvenuto espletamento della procedura descritta: non capita infrequentemente infatti che, nell’euforia della celebrazione, quando l’attenzione di tutti è (giustamente) concentrata su cose diverse rispetto all’adozione del regime patrimoniale coniugale, ci si dimentichi di fare tutto ciò che occorre per adottare un regime diverso da quello legale.
Con il risultato quindi che si scopre solo dopo anni e anni la realtà effettiva e cioè che, ad esempio, invece del desiderato regime di separazione dei beni, il matrimonio sia disciplinato secondo il regime di comunione legale, con conseguenze evidentemente diversissime e magari anche con qualche inevitabile guaio.
Ultima Modifica: 04/07/2006