Effettivamente, la principale difficoltà che si incontra nella liquidazione degli altri legittimari è rappresentata dal fatto che il discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni non ha mezzi, e più spesso ne ha il genitore che trasferisce l'azienda. Ma la legge non prevede che sia quest'ultimo a eseguire la liquidazione. La dilazione del pagamento può essere una indicazione, ma non si tratta di un percorso del tutto sicuro. Il ricorso al credito bancario, mai come in questo periodo, incontra difficoltà. Al momento, non escludiamo che l'imprenditore, d'accordo con gli altri partecipanti al patto, possa comunque liquidare direttamente i discendenti non assegnatari. Per evitare qualsiasi incertezza in termini di stabilità del patto e di legittimità delle scelte effettuate, riteniamo tuttavia necessario un intervento correttivo sulla normativa, che consenta espressamente all'imprenditore di provvedere, lui stesso, alla liquidazione.
Ultima Modifica: 24/07/2012