Il fondo patrimoniale non è un regime ulteriore a quelli di comunione (legale o convenzionale) e di separazione dei beni: si tratta infatti di un regime che concerne particolari beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) appartenenti a uno o a entrambi i coniugi, indipendentemente dal fatto che viga tra essi il regime di comunione o di separazione dei beni.
Il fondo patrimoniale si costituisce per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni e serve a destinare ai bisogni della famiglia i beni ad esso assoggettati; questa destinazione ai bisogni della famiglia ha un particolare effetto e cioè che i creditori diversi da quelli che vantano crediti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in questione (e insomma i creditori per ragioni imprenditoriali o professionali) non possono sottoporre ad esecuzione forzata i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale
E’ per questo motivo che il fondo patrimoniale è un istituto assai “praticato” da quei soggetti (imprenditori, professionisti e comunque coloro che svolgono attività “rischiose”: si pensi a un chirurgo o a un ginecologo) che intendono evitare di “sacririficare” a favore dei creditori “professionali” il proprio patrimonio personale
Il fondo patrimoniale non è tuttavia imperituro (di modo che un creditore “professionale” particolarmente “accanito” alla fine può trovare soddisfazione delle sue pretese), in quanto esso cessa i propri effetti con lo scioglimento del matrimonio (ad esempio: in caso di morte di uno dei coniugi o di divorzio).
Va peraltro precisato che, se il fondo si scioglie ma i coniugi in questione hanno figli minori, il fondo perdura fino alla maggiore età del più giovane dei figli di questa coppia.
Ultima Modifica: 04/07/2006