La gestione della società è «rigida» e «obsoleta», «dirigistica» e «accentratrice»; qualora un figlio, socio di una società, rivolga queste espressioni al padre, amministratore unico della società in questione, ciò non rappresenta una «ingiuria grave». Se, dunque, il figlio sia socio di questa società per aver ricevuto la donazione di una quota di capitale sociale effettuata dal padre, questi, sulla base di queste critiche del figlio, non può pretendere di revocare «per ingratitudine» la donazione della quota fatta a favore del figlio.
In altri termini, se il figlio, donatario di una quota di partecipazione al capitale sociale, critica la gestione della società effettuata dal padre donante, ma senza usare espressioni offensive, si è al cospetto di una legittima espressione delle proprie opinioni da parte del figlio, per cui non ricorre una situazione tale da legittimare il padre donante a esercitare il diritto di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario a causa di grave ingiuria.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella sentenza n. 21224 del 22 ottobre 2015. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/09/2016