Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione.
È questa l’assai sorprendente decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 13133 del 24 giugno 2016, priva di precedenti sia in giurisprudenza che nella prassi amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, Dlgs 346/1990 (testo unico dell’imposta di successione e donazione), se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “collegata” a un atto avente a oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva.
La legge, dunque, definisce come presupposto per l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esistenza di un “collegamento” tra la donazione indiretta e l’atto di acquisto; e il verbo “collegare” è utilizzato dalla legge senza ulteriori specificazioni, nel senso che la legge non dice come detto collegamento debba essere effettuato; né, tanto meno, impone che, per avere l’esenzione, occorra effettuare particolari menzioni negli atti che si stipulano.
La Cassazione sostiene invece che, per «regola generale», l’esenzione da un tributo e la fruizione di una agevolazione presuppongono che il contribuente faccia «esplicito esercizio» del diritto e pure ne faccia «espressa dichiarazione in atto». (... segue)
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Ultima Modifica: 24/10/2017