Le donazioni stipulate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui l’imposta di successione e donazione rimase soppressa, rilevano ai fini del “coacervo”. Cioè, se si stipula oggi una donazione, va tenuto conto del fatto che la franchigia è stata erosa, in tutto o in parte, dalle donazioni pregresse, in qualunque epoca siano state stipulate.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16677 dell’11 maggio, la prima pronuncia su questo controverso argomento in sede di legittimità.
Nella giurisprudenza di merito, risultano due decisioni, una nel senso indicato dalla Cassazione (Ctp Bergamo, 17 maggio 2010, n. 44) e una di segno contrario (Ctp Milano, 13 febbraio 2015). (... segue)
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Ultima Modifica: 13/04/2018