Nel nostro ordinamento non esiste più l’istituto del cosiddetto “coacervo delle donazioni” a far tempo dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69, legge 342/2000, che introdusse le aliquote fisse dell’imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive: per ragioni di incompatibilità con il nuovo sistema di tassazione ad aliquote fisse, la norma sul coacervo ereditario (e cioè l’articolo, comma 4, dlgs 346/1990) deve dunque essere considerata tacitamente abrogata dalla legge 342/2000.
È questa la decisione, senza precedenti, contenuta nella sentenza 24940 della Cassazione, depositata il 6 dicembre 2016; una sentenza che suscita indubbio clamore, non solo perché proclama l’avvenuta eliminazione di una norma ben 16 anni dopo che la sua abrogazione si è verificata, ma anche perché scardina un principio che, nonostante fosse stato messo in discussione quanto alla sua vigenza (si veda lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 168-2006), è stato comunque quotidianamente tenuto in considerazione da professionisti e contribuenti, provocando l’aumento dell’imposizione rispetto a quella che, non applicando quel principio, avrebbe invece potuto essere assolta.
Anche perché l’agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008, paragrafo 3.2.3, sostenne la perdurante vigenza della norma in questione. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 27/12/2017