Non può non dispiegare rilevanti conseguenze anche in campo tributario, pur se emanata in ambito prettamente civilistico, la sentenza n. 18725/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la quale “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
Invero, dopo questa sentenza (che, dunque, sancisce la nullità della donazione “informale” effettuata mediante bonifico bancario), e per la sua autorevolezza, è ipotizzabile (e sperabile) che cessi la infelice deriva della giurisprudenza nel senso della ritenuta tassabilità (con l’imposta di donazione) delle c.d. donazioni “informali”: essendo stato finalmente sancito che si tratta di donazioni “nulle”, esse, infatti, non possono né essere ritenute come manifestazioni di capacità contributiva (per il fatto di non produrre alcun arricchimento in capo al “donatario”) né esser ritenute comunque tassabili ancorché nulle, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (probabilmente applicabile anche all’imposta di donazione ai sensi dell’art. 55, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), il quale bensì prevede la tassazione con l’imposta di registro dell’atto nullo, ma presupponendo appunto l’esistenza di un “atto”, ciò che, per definizione, manca nel caso delle donazioni “informali”. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/11/2017