Si ha decadenza dall’agevolazione “prima casa” quando, in sede di verifica dei presupposti cui la concessione dei benefici fiscali è subordinata dalla legge, l’Agenzia delle Entrate rilevi l’insussistenza di detti presupposti e quindi la mendacità del contribuente sulla loro sussistenza.
La decadenza comporta il recupero delle imposte “ordinarie” (e cioè quelle dovute se all’atto non fosse stata applicata la tassazione agevolata) oltre alla sanzione pari al 30 per cento del maggiore importo dovuto dal contribuente all’erario.
Uno dei problemi principali che si pone nella materia della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è quello dell’ individuazione del termine a disposizione dell’amministrazione finanziaria per revocare l’agevolazione e richiedere il pagamento della maggiore imposta (che ha natura complementare: Cassazione sentenze n. 1196/2000 e n. 12988/2003) e della sanzione.
Su questa tematica è di recente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nella sentenza 21 novembre 2003, n. 1196), stabilendo che si applica il termine di decadenza triennale (articolo 76 del Testo unico dell’imposta di registro) e non quello di prescrizione decennale.
Quanto all’individuazione del giorno dal quale decorre detto termine triennale, ancora la Cassazione (a Sezioni Unite, nella sentenza 21 novembre 2000, n. 1196) ha ritenuto che il termine di decadenza <<è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento stesso>>; pertanto, nel nostro caso, il termine in questione inizia a decorrere dalla data in cui l’amministrazione finanziaria si trova nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato.
In altri termini, la situazione evidentemente varia a seconda che:
a) ci si riferisca a presupposti già in atto al momento della registrazione del contratto (si pensi alla non possidenza di altri immobili acquisiti con agevolazioni); oppure:
b) si tratti di presupposti da maturare posteriormente alla stipula del contratto (si pensi ad esempio all’onere di stabilire entro 18 mesi dal rogito la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato).
Ora, secondo la Cassazione (sempre nella sentenza 21 novembre 2000, n. 1196):
a) l’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di accertare la verità; mentre:
b) il potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta, nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza.
D’altro canto, se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per eventi successivi il termine triennale potrebbe risultare posto nel nulla.
Ne consegue che nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto in ordine a presupposti già in atto a quel momento (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell’atto.
Invece, nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, il termine di decadenza non coincide con il momento di registrazione dell’atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese.
Prima di questa data, infatti, l’amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall’origine, ben potendo essere veritiero l’originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge.
Anche nel caso della fruizione delle agevolazioni in sede di acquisto di un edificio non ancora ultimato il termine di decadenza dell’azione accertatrice non può decorrere dalla data della registrazione dell’atto di acquisto; infatti, solo dal momento dell’ultimazione della costruzione il fisco può accertare se l’immobile presenti o meno le caratteristiche “di lusso” la cui sussistenza impedirebbe l’agevolazione.
Ultima Modifica: 01/07/2006