In caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici "prima casa" entro cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
Questa penalizzazione non si applica però nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", compri un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Ultima Modifica: 01/07/2006