E' possibile la rivendita da parte di chi ha esercitato la prelazione ?

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E' possibile la rivendita da parte di chi ha esercitato la prelazione ?

In materia vi è una giurisprudenza copiosa:

a) secondo la giurisprudenza dominante, entrambi i negozi sono nulli per frode alla legge (Cass. 22 luglio 1982 n. 4709; Cass. 14 maggio 1983 n. 3329; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7414; Cass. 26 aprile 1985 n. 2724; Cass. 10 agosto 1988 n. 4923; Cass. 4 gennaio 1991 n. 31; Cass. 2 giugno 1992 n. 6682; Cass.16 novembre 2005 n. 23079); l'indagine sulla sussistenza della frode alla legge deve tener conto, tra l'altro, della vicinanza temporale dei due atti, con riferimento alla data di pagamento del prezzo, nonchè della provenienza di quest'ultimo, potendo la frode essere evidenziata dal fatto che la somma dovuta per la prelazione sia stata fornita dal successivo acquirente: Cass. 28 maggio 1991 n. 6015);

b) secondo altra giurisprudenza, il primo negozio è nullo per difetto di legittimazione dell'acquirente e il secondo per frode alla legge (Cass. 21giugno 1979 n. 3446; Cass. 28 aprile 1981 n. 2591);

c) secondo altra giurisprudenza, in ipotesi di successiva e ravvicinata rivendita di fondo acquistato con atto di esercizio della prelazione, la mancanza dello specifico interesse del coltivatore a consolidare nella propria persona impresa agricola e proprietà del fondo comporta l'inesistenza stessa del contratto di acquisto del fondo, difettando l'atto di accettazione tipico del coltivatore o, comunque, mancando la realizzazione del consenso per difformità tra proposta e accettazione, con conseguente soggezione della rivendita alla disciplina prevista dagli artt.1378 e 1479, per la vendita di cosa altrui (Cass. 2 febbraio 1984 n. 820; Cass. 19 luglio 1984 n. 4249; Cass. 20 agosto 1984 n. 4658);

d) altra giurisprudenza parla di nullità, senza specificazione, della vendita e della rivendita (Cass. 22 agosto 1990 n. 8588; Cass., 14 dicembre 1990 n. 11909).

Ultima Modifica: 27/04/2009