L’inopportunità del taglio lineare di qualsiasi agevolazione inerente i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso disposto (dal 1° gennaio 2014) dall’articolo10, comma 4 del dlgs 23/2010 (per il quale «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali») trova un’evidente dimostrazione nel fatto che, a far tempo dalla medesima data, l’articolo1, comma 737 della legge di Stabilità per il 2014 (legge 147/2013) ha invece disposto che agli atti «aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna». (... segue)
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Ultima Modifica: 09/01/2014