La nuova normativa sul terzo settore concerne non tutto il novero degli enti non societari (essendo enti del terzo settore solo quelli che perseguono le finalità «di interesse generale» sopra menzionate) ma esclusivamente:
- le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Evidentemente, queste finalità dovranno essere esplicitate nella parte dello statuto di questi enti che si occupano dello scopo e dell’oggetto dell’ente, vale a dire la descrizione dell’attività che l’ente si propone di svolgere. (... segue)
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Ultima Modifica: 29/05/2018