Il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l’applicazione dell’art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 gennaio – 29 febbraio 2016, n. 3931 (leggila cliccando a fianco, nella Documentazione Correlata)
Ultima Modifica: 04/03/2016