Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una eredità e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la destinazione dei propri beni per quando avrà cessato di vivere (“testatore” è chi redige un testamento).
In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni a essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge: si tratta della cosiddetta “successione legittima”. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/10/2016