Il diritto del convivente superstite di abitare nella casa di proprietà del convivente defunto non è un diritto reale, ma un diritto personale di godimento. Ne deriva che il convivente superstite non diviene titolare, alla morte del convivente defunto, di un diritto reale di abitazione; e che pertanto nella dichiarazione di successione del convivente defunto non deve esser fatta menzione del diritto di abitazione del convivente superstite.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 37 del 12 ottobre 2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 29/10/2019