Il Codice Civile riserva necessariamente (cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti, detti «legittimari» o «eredi necessari» (coniuge, discendenti e ascendenti) una rilevante quota dell’asse ereditario : la «legittima» o «quota di legittima».
Il de cuius non può intaccare la quota di legittima durante la sua vita con donazioni o con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano "preteriti" (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.
Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall’intento di tutela redeterminati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, possa preferire chiunque altro, attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. (...segue)
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Ultima Modifica: 24/10/2011