I chiamati all’eredità non sono tenuti a far fronte ai debiti tributari del defunto poiché l’obbligazione del pagamento dei debiti ereditari grava sugli eredi e cioè su coloro che abbiano accettato l’eredità.
Pertanto, grava sul creditore che agisce in giudizio (nel caso di specie: l’Amministrazione Finanziaria) «l’onere di provare» «l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita».
È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17 luglio 2018 n. 19030. (... segue)
Ultima Modifica: 25/07/2018