Il Codice civile riserva senza possibilità di eccezioni a determinati strettissimi congiunti detti «legittimari» o «eredi necessari» (si tratta del coniuge o del componente di una unione civile, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti) una rilevante quota dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.
Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall’intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che con donazioni o disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/10/2016