Il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati, strettissimi congiunti, detti “legittimari” o “eredi necessari” (si tratta del coniuge o del partecipante a un'unione civile, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare, né con donazioni, né con la redazione di un testamento, nel quale i congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.
Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, il de cuius possa preferire chiunque, attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.
Nell'effettuare donazioni, e nel redigere il proprio testamento, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota riservata” o “legittima”): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, seppure assai compressa. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/04/2017