La rinuncia al diritto di prelazione ereditaria è validamente effettuata da uno dei coeredi anche se sia riferita a un’alienazione che un altro dei coeredi abbia solo genericamente progettato; in altre parole, non occorre, affinchè la rinuncia alla prelazione ereditaria sia valida, che il coerede sia destinatario di una proposta di alienazione “specifica” (contenente cioè, principalmente, il nome dell’acquirente, l’oggetto dell’alienazione e il prezzo).
Ne consegue che chi abbia espresso una rinuncia alla prelazione ereditaria in corrispondenza di una proposta generica di alienazione proveniente da altro coerede, non può addurre la inefficacia della rinuncia a causa della genericità della proposta ricevuta. È quanto la Corte di cassazione ha deciso con la sentenza n. 16314/2016 ( ... segue)
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Ultima Modifica: 28/09/2017