Durante la propria vita lavorativa, il prestatore che intenda costituirsi una pensione complementare può optare, a seconda delle varie modalità previste dagli accordi economici collettivi e delle proprie scelte individuali, per:
a) un fondo pensione chiuso (negoziale) o un fondo pensione aperto con adesione collettiva (articoli 3 e 12 del Dlgs 252/2005);
b) un fondo pensione aperto ad adesione individuale (articoli 12 e 13 del decreto legislativo 252/2005);
c) un contratto di assicurazione sulla vita individuale, in gergo detto «fip» (articolo 13,comma 1, lettera b), del Dlgs 252/2005).
In questo ambito, la contribuzione a una forma pensionistica complementare, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005, può avvenire attraverso un flusso "complesso" di risorse:
a) contribuzione a carico del datore di lavoro;
b) contribuzione a carico del lavoratore;
c) Tfr in maturazione dal 1° gennaio 2007. (... segue)
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Ultima Modifica: 02/04/2007