Se il defunto ha istituito erede per testamento un figlio o un fratello e questi non vuole (per rinuncia) o non può (perchè muore prima) acquisire l’eredità, il diritto di accettare compete ai discendenti di quel figlio o di quel fratello.
È questa la cosiddetta "rappresentazione", la quale però non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, se si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). (…segue)
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Ultima Modifica: 08/01/2010