I «legittimari», definiti anche «eredi necessari» sono i congiunti più stretti, a cui il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) una rilevante quota dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati. (…segue)
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Ultima Modifica: 29/01/2007